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STATUTO DEL CIRCOLO GIORGIO LA PIRA


COSTITUZIONE


Art. 1

E’ costituita l’Associazione privata di fedeli “CIRCOLO GIORGIO LA PIRA”, della Archidiocesi di Perugia- Città della Pieve, di seguito denominata “Circolo”.

Il Circolo ha la sua sede in Perugia, presso il palazzo della Curia Arcivescovile in Piazza IV Novembre n. 6.


FINALITA’


Art. 2

Il Circolo ha lo scopo di favorire, sotto la spinta dello Spirito Santo e sull’esempio del Servo di Dio Giorgio La Pira, in piena comunione con il Vescovo, l’animazione evangelica della realtà temporale, ponendosi al servizio responsabile della comunità ecclesiale diocesana.


Art. 3

Il Circolo svolge tutte le attività necessarie o utili al raggiungimento delle finalità espresse dall'art. 2.

Promuove in particolare la crescita spirituale ed intellettuale dei suoi membri, in primo luogo mediante attività formative volte all’educazione cristiana, ed all’insegnamento della dottrina sociale cattolica, anche mediante la frequentazione dei sacramenti e l’esercizio della preghiera, per favorire una sempre più incisiva e consapevole presenza, da cattolici, nell’ ambito culturale e dell'impegno sociale.


Art. 4

Il Circolo non ha carattere partitico né sindacale.


SOCI


Art. 5

Possono entrare a far parte del Circolo tutti quei cattolici, indipendentemente dal loro stato di vita, che al momento della richiesta di adesione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, non abbiano pubblicamente abbandonato la fede, non si siano separati dalla comunione ecclesiale, o risultino irretiti da scomunica inflitta o dichiarata (Cfr. can.316 §1)

Ogni nuova domanda di iscrizione deve essere responsabilmente controfirmata da due soci presentatori.

Per i soci che, assieme al Fondatore, hanno dato vita al Circolo, non si applica il limite d’età previsto al primo comma.


Art. 6

Possono partecipare in vario modo alle attività del Circolo, i collaboratori esterni, per i quali, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’ammissione dei soci ordinari, non si fa luogo a formale iscrizione.


Art. 7

La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza ed esclusione.

Il socio, qualora non intenda più prendere parte alle attività ed iniziative del Circolo, è tenuto a presentare le proprie dimissioni debitamente redatte per iscritto.

La decadenza è deliberata dal Comitato Esecutivo qualora il socio non versi la quota sociale ovvero non partecipi alle attività proprie del Circolo per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, salvo comprovate gravi motivazioni.

L’esclusione viene deliberata dal Comitato esecutivo, previa ammonizione, per indegnità morale o per comportamenti incompatibili con l’appartenenza al Circolo (artt. 5.1 e 8).

La dimissione, la decadenza o l’esclusione del socio non danno in nessun caso diritto a pretese nei riguardi del Circolo.


Art. 8

La qualifica di socio o di collaboratore esterno è incompatibile con la contemporanea adesione a movimenti, gruppi, correnti di pensiero, condannati dalla Autorità ecclesiastica, quali ad esempio la massoneria.


Art. 9

Eventuali prestazioni e/o contribuzioni che il socio renda o presti in favore del Circolo si intendono rese a titolo gratuito, e non danno luogo a qualsivoglia pretesa o diritto nei riguardi del Circolo.


ORGANI


Art. 10

Gli organi di Governo del Circolo sono:


a)      L’Assemblea dei soci;

b)      Il Presidente;

c)      Il Comitato Esecutivo;

d)     Il Consilio per gli affari economici.


Art. 11

L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo deliberativo del Circolo.

L’Assemblea è formata da tutti i soci del Circolo, ed a essa compete:

1. eleggere i membri del Comitato Esecutivo;

2. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

L’Assemblea, convocata dal Presidente con avviso scritto fatto pervenire  per posta ordinaria o per e-mail almeno 15 giorni prima e in casi d’urgenza anche 3 giorni prima, si riunisce ordinariamente due volte all’anno entro il 31 dicembre ed entro il 30 aprile per l’adempimento di cui al punto n. 2.

L’Assemblea può regolarmente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.


Art. 12

Il Presidente

Il Presidente è nominato dall’Arcivescovo, sentito il parere del Comitato esecutivo, preferibilmente fra i medesimi Consiglieri del Comitato Esecutivo, e resta in carica per due anni, rinnovabili di seguito per due mandati, scaduti i quali non può essere nuovamente nominato, prima che sia trascorso almeno un quadriennio. Il fondatore del Circolo non è sottoposto ai limiti temporali o di nomina di cui sopra.

Il Presidente non può avere incarichi direttivi in partiti politici.

Il Presidente può essere rimosso, per giusta causa, dall’Arcivescovo, dopo averlo sentito e dopo aver acquisito il parere del Comitato Esecutivo.

Art.13

Poteri del Presidente

Il Presidente è il responsabile del Circolo Giorgio La Pira (cfr. can. 321 del CIC) e rappresenta il Circolo presso le Autorità Ecclesiastiche e Civili; sottoscrive i Documenti, i Verbali, le Nomine, le Deleghe ed ogni Atto giuridico civile ed ecclesiastico.

Il Presidente veglierà sull’unità interna e la concordia del Circolo preservando il carisma suo proprio.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato Esecutivo, l’Assemblea, il Consiglio degli affari economici e predispone l’ordine del giorno.

Qualora lo ritenga opportuno il Presidente può cooptare fino a tre consiglieri nel Comitato esecutivo, scegliendoli liberamente fra i soci del Circolo.

Propone il programma annuale di formazione del Circolo.

Sentito il parere del Comitato esecutivo propone all’Arcivescovo il nome di un sacerdote per l’incarico di Consigliere Spirituale.

Sceglie liberamente tra i soci un Segretario.

In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo il Presidente è sostituito da un commissario nominato dall’Arcivescovo, che in suo nome diriga temporaneamente l’associazione.

Art.14

Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo, cui compete l’ordinaria e straordinaria amministrazione del Circolo, fatti salvi i compiti attribuiti per legge o per statuto agli altri organi del sodalizio o all’Autorità ecclesiastica, è formato da quattro persone elette dall’Assemblea fra i suoi membri a norma dei cann. 119, n. 1° e 324 § 1 del CIC, e viene integrato con i tre Consiglieri che il Presidente può cooptare fra i soci del Circolo.

Il Fondatore del Circolo è membro di diritto del Comitato esecutivo.

L’elezione avviene a scrutinio segreto dopo un periodo di preghiera.

I Consiglieri restano in carica per due anni, rinnovabili.

Il Comitato esecutivo:

a)      esprime il suo responsabile parere all’Arcivescovo per la nomina e la rimozione del Presidente del Circolo;

b)      designa il Segretario del Comitato esecutivo;

c)      nomina due dei suoi membri a componenti del Consiglio degli affari economici.

Ciascun membro del Comitato esecutivo è chiamato ad impegnarsi con diligenza e senso di responsabilità nell’incarico affidatogli, in particolare assicurando la sua assidua partecipazione alle sedute del Comitato esecutivo, che si svolgono almeno una volta ogni sei mesi.(cfr. art. 5.2)

Il Comitato esecutivo, presieduto dal Presidente del Circolo, è da questo convocato con avviso scritto fatto pervenire a mezzo posta ordinaria o e-mail, almeno 10 giorni prima e in casi d’urgenza anche 3 giorni prima, e può regolarmente deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, adottando le proprie decisioni a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere Spirituale ha facoltà di partecipare alle sedute del Comitato esecutivo ma ha non il diritto di voto.


Art. 15

I compiti che il Comitato esecutivo svolge ordinariamente sono:

a)  deliberare la programmazione del Progetto annuale di formazione;

b)  esprimere il suo parere responsabile circa l’ammissione di nuovi soci, presentati secondo le modalità di cui all’art. 5.2;

c)  esprimere il suo parere circa la nomina del Consigliere Spirituale;

d)  sorvegliare sulla frequenza assidua dei membri del Circolo agli incontri stabiliti dal Progetto annuale di formazione;

e) deliberare la decadenza  del socio nel caso previsto dall’art. 7.3;

f) deliberare l’esclusione del socio nel caso previsto dagli artt. 7.4 e 8;

g)  deliberare sulle questioni economiche proposte dal Consiglio degli affari economici;

h) deliberare i Bilanci economici preventivi e consuntivi;

i)  proporre all’Assemblea le modifiche allo Statuto e lo scioglimento del sodalizio.


Art. 16

Il Comitato esecutivo può, inoltre, essere sentito dal Presidente su ogni altra questione di particolare rilievo.

Il Comitato esecutivo può deliberare la decadenza di un Consigliere per causa grave. (artt. 5.1, 7.3, 7.4, 8). In tale evenienza il posto resosi vacante viene affidato al primo dei non eletti.


Art. 17

Il Segretario del Comitato esecutivo.

Compiti del Segretario del Comitato esecutivo sono:

a) curare la corrispondenza e l’agenda dei lavori del Comitato esecutivo;

b)  redigere le Nomine, le Deleghe, gli Atti giuridici civili ed ecclesiastici;

c)  redigere i Verbali e darne lettura per l’approvazione;

d)  verificare che siano state rese esecutive le Delibere del Comitato esecutivo;

e)  acquisire le proposte del Consiglio degli affari economici;

f) tenere aggiornato l’Archivio del Circolo.


Art. 18

Il Consiglio per gli affari economici

Il Consiglio per gli affari economici è formato dal Presidente del Circolo, e da due membri del Comitato esecutivo esperti in materia, designati dal Comitato stesso a norma del can. 1280 del CIC. e dura in carica due anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio per gli affari economici.

I compiti del Consiglio per gli affari economici sono:

a)  presentare al Comitato esecutivo i Bilanci economici;

b)  eseguire le delibere del Comitato esecutivo in materia economica;

c)  presentare al Comitato esecutivo le priorità dei capitoli di spesa;

d)  tenere aggiornati i libri contabili, accessibili al Presidente, al Comitato esecutivo, alle Autorità civili ed ecclesiastiche a norme delle vigenti leggi della Repubblica italiana e del Diritto canonico.


Art. 19

Il Consigliere Spirituale

Il Consigliere Spirituale del Circolo Giorgio La Pira è scelto dall’Ordinario diocesano fra i sacerdoti incardinati nella sua diocesi, su proposta del Presidente del Circolo e sentito il parere del Comitato esecutivo; la nomina a Consigliere Spirituale non comporta l’acquisizione dello status di socio del Circolo.

Resta in carica tre anni rinnovabili.

Compiti esclusivi del Consigliere Spirituale del Circolo sono quelli di vigilare sulla vita spirituale, l’ortodossia e la disciplina liturgica del sodalizio, e provvedere all’animazione spirituale del Circolo.


Art. 20

Il Progetto formativo annuale

Per raggiungere le finalità di cui agli artt. 2 e 3, il Comitato Direttivo elabora il Progetto formativo annuale con le seguenti attività, volte a favorire la missione del Circolo in comunione con i Progetti Pastorali della Diocesi e della Chiesa Universale, salvaguardando le proprie caratteristiche e finalità:

a)  scuola permanente di formazione alla dottrina sociale cattolica;

b)  seminari di studio monotematici;

c)  convegni plenari aperti alla cittadinanza su tematiche afferenti al progetto formativo;

d)  ritiri spirituali (riservati ai soli soci del Circolo);

e)  altri incontri di formazione.

L’Ordinario diocesano ha la superiore direzione di tutte le attività ed iniziative del Circolo.



Art. 21


Il Circolo Giorgio La Pira, che non ha scopo di lucro, amministra i suoi beni materiali a norma del presente Statuto e in conformità ai cann. 325 e 1255 del CIC.

Ciascun membro conserva la proprietà e la gestione dei suoi beni personali.

Il Circolo Giorgio La Pira si sostiene con la quota associativa, le offerte e con gli atti di liberalità da parte di chiunque intenda sostenere, anche dall’esterno, il sodalizio.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Ogni anno il sodalizio deve presentare all’Ordinario un fedele rendiconto dell’impiego delle offerte e delle elemosine raccolte.

In caso di scioglimento del sodalizio, il patrimonio del Circolo sarà devoluto dal Comitato esecutivo all’ Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, per gli scopi conformi al carisma del Circolo.


Art. 22

Norme finali e di rinvio


Modifiche al presente Statuto potranno essere apportate con una delibera assembleare alla quale prenda parte la maggioranza assoluta dei soci e con un quorum dei due terzi dei presenti. Tali modifiche entreranno in vigore solo dopo l’approvazione dell’Arcivescovo.

Lo scioglimento del Sodalizio può essere deliberato dall’Assemblea alle condizioni previste dal primo comma del presente articolo ovvero per disposizione dell’Arcivescovo.

Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, si rinvia espressamente alla vigente normativa canonica e civile in materia.

 

 


 

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